Aspetti strutturali

Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione pratica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (il "regolamento") negli ultimi anni, l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ("l'Autorità") si adopera per fornire l'accesso a una serie non esaustiva di elementi di orientamento per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee. Gli orientamenti forniti dall'Autorità non incidono sul carattere direttamente vincolante del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Inoltre, tali orientamenti continueranno ad essere soggetti ad adeguamenti in funzione degli sviluppi dell'esperienza e/o delle modifiche del quadro legislativo.

Verifica dei deputati al Parlamento europeo affiliati – adesione a titolo individuale/adesione per conto di un partito membro

Fatte salve le domande di contributi del Parlamento europeo e la decisione finale dell'ordinatore del Parlamento europeo in merito alle domande, l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee verifica le domande presentate dai partiti politici europei per quanto riguarda i deputati affiliati nel contesto dell'esercizio annuale di finanziamento dell'Unione.

In tale contesto, l'Autorità verifica:

  • Per quanto riguarda le dichiarazioni di affiliazione per conto di un partito membro:
    • se il partito politico nella cui lista il deputato dichiarato è stato eletto sia realmente un membro del partito politico europeo alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento, vale a dire se l'ultima quota di adesione sia stata pagata o, in mancanza di quest'ultima, se esistano altre prove di un'effettiva partecipazione recente alle attività del partito politico europeo;
    • se alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento il deputato interessato fosse un membro del partito in questione.
  • Per quanto riguarda le richieste di adesione a titolo individuale: se il deputato al Parlamento europeo interessato sia diventato membro a titolo individuale del partito politico europeo e sia rimasto tale alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento. Tali controlli saranno particolarmente importanti per i nuovi deputati al Parlamento europeo o per i deputati che non erano stati dichiarati membri a titolo individuale in precedenza.
L'Autorità ha fornito ai partiti politici europei moduli che facilitano la verifica dei suddetti punti. Se i moduli sono assenti o incompleti o se nel quadro della domanda presentata dal partito politico europeo emergono altre questioni in termini di chiarezza o accuratezza, l'Autorità procederà a verifiche supplementari, se del caso anche mediante richieste di documentazione supplementare a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Adesione effettiva

· È necessario un legame di adesione effettivo con i partiti o le organizzazioni membri. Esiste un legame di adesione effettivo, tra l'altro, qualora i partiti o le organizzazioni membri beneficino di un insieme di diritti e obblighi, ad esempio in materia di voto/partecipazione/accesso ai documenti.

· Inoltre, un legame di adesione effettivo necessita il pagamento di un'adeguata quota di adesione. Fino al pagamento di tale quota di adesione, è richiesta la prova che il partito o l'organizzazione aderente abbia effettivamente e manifestamente partecipato alle attività del richiedente la registrazione.

· Al fine di accertare l'adesione effettiva per i partiti politici europei, l'Autorità può altresì verificare se vi sia una manifesta incoerenza tra il programma politico del richiedente la registrazione come partito politico europeo e il programma politico di uno dei suoi partiti membri.

Separazione tra il partito politico europeo e la fondazione politica europea a esso affiliata

  • A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, occorre garantire una separazione tra le rispettive strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria di ciascun partito politico europeo e la fondazione politica europea a esso affiliata.

  • Per quanto riguarda le rispettive strutture direttive, ciò significa in particolare che gli organi direttivi di entrambe le organizzazioni devono rimanere non solo formalmente distinti, ma devono essere anche strutturalmente in grado di prendere decisioni di governance in modo indipendente l'una dall'altra a livello pratico.

    • Tra i fattori da valutare a tale riguardo figurano le procedure decisionali contenute nello statuto o nelle disposizioni di attuazione di entrambe le organizzazioni, in particolare per quanto concerne la ponderazione dei diritti di voto del titolare di un mandato negli organi direttivi di entrambe le organizzazioni e i poteri esecutivi conferiti direttamente a tale titolare.

    • Di conseguenza, si deve escludere che la persona in questione possa imporre, d'ufficio e senza dover chiedere la maggioranza in un organo direttivo di tale organizzazione, una decisione adottata da o per conto dell'altra organizzazione. Le competenze di supplenza concrete attribuite all'ufficio previsto per la persona possono pertanto essere di ulteriore rilevanza.

    • Per quanto riguarda le rispettive gestioni correnti, non è consentita l'identità completa del personale. In caso di sovrapposizione parziale, l'Autorità verificherà se sia comunque garantito un livello sufficiente di autonomia operativa di entrambe le entità.

Verifica dei deputati al Parlamento europeo affiliati – adesione a titolo individuale/adesione per conto di un partito membro

Fatte salve le domande di contributi del Parlamento europeo e la decisione finale dell'ordinatore del Parlamento europeo in merito alle domande, l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee verifica le domande presentate dai partiti politici europei per quanto riguarda i deputati affiliati nel contesto dell'esercizio annuale di finanziamento dell'Unione.

In tale contesto, l'Autorità verifica:

  • Per quanto riguarda le dichiarazioni di affiliazione per conto di un partito membro:
    • se il partito politico nella cui lista il deputato dichiarato è stato eletto sia realmente un membro del partito politico europeo alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento, vale a dire se l'ultima quota di adesione sia stata pagata o, in mancanza di quest'ultima, se esistano altre prove di un'effettiva partecipazione recente alle attività del partito politico europeo;
    • se alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento il deputato interessato fosse un membro del partito in questione.
  • Per quanto riguarda le richieste di adesione a titolo individuale: se il deputato al Parlamento europeo interessato sia diventato membro a titolo individuale del partito politico europeo e sia rimasto tale alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento. Tali controlli saranno particolarmente importanti per i nuovi deputati al Parlamento europeo o per i deputati che non erano stati dichiarati membri a titolo individuale in precedenza.
L'Autorità ha fornito ai partiti politici europei moduli che facilitano la verifica dei suddetti punti. Se i moduli sono assenti o incompleti o se nel quadro della domanda presentata dal partito politico europeo emergono altre questioni in termini di chiarezza o accuratezza, l'Autorità procederà a verifiche supplementari, se del caso anche mediante richieste di documentazione supplementare a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Garanzie contro le ingerenze straniere

  • A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, nonché dell'articolo 2, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, occorre operare alcune distinzioni tra cittadini o entità dell'UE e di paesi terzi nelle loro relazioni con i partiti politici europei o le fondazioni politiche europee. A prescindere dalle conseguenze per i contributi e le donazioni, è giustificata una certa cautela per quanto riguarda la portata della partecipazione di cittadini o entità di paesi terzi alle strutture di governance dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

  • In particolare, occorre garantire che le persone che non hanno la cittadinanza dell'UE o le entità non appartenenti all'UE non possano, individualmente o collettivamente,

    • imporre una linea di condotta contro, o

    • bloccare, una maggioranza dei cittadini dell'UE votanti o dei membri degli organi direttivi di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea.