Piano d'azione per le campagne europee

Piano d'azione per le campagne europee

L'articolo 21 del regolamento si applica esclusivamente ai partiti politici europei e non alle fondazioni politiche europee.

Il divieto di finanziare direttamente o indirettamente altri partiti politici o candidati di cui all'articolo 22 del regolamento rimane applicabile unitamente all'articolo 21 del regolamento. L'Autorità ricorda i criteri utilizzati per valutare la conformità all'articolo 22 indicati sopra.

Al tempo stesso, l'articolo 21 del regolamento incoraggia i partiti politici europei a condurre le proprie campagne per le elezioni europee, che devono essere in linea con i valori dell'Unione e sono complementari ma distinte dalle campagne dei loro partiti membri.

Ciò vale anche nel caso in cui il candidato principale di un partito politico europeo sia contemporaneamente candidato alle elezioni del Parlamento europeo in un determinato Stato membro dell'UE. Ne consegue che i partiti politici europei hanno il diritto di contribuire economicamente alle campagne nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, anche se il candidato principale di un partito politico europeo figura contemporaneamente in una lista di uno Stato membro, purché essi rispettino le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento specificate sopra.

Alla luce di ciò, l'Autorità ricorda i cinque principi guida per le campagne dei partiti politici europei nel contesto delle elezioni europee (elaborati in collaborazione con la Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo nel 2018):
  • portata - transnazionale (ovvero riguarda vari Stati membri),
  • contenuto - attenzione rivolta alle tematiche europee,
  • responsabilità - assunta dal partito politico europeo,
  • proprietà - visibilità del partito politico europeo e
  • compatibilità con il diritto nazionale.
Al fine di agevolare l'applicazione di tali principi guida nella pratica e la gestione della conformità sin dalla fase iniziale, l'Autorità ha elaborato il piano d'azione per le campagne europee ("E-CAP"), uno strumento che aiuta i partiti politici europei a pianificare le loro campagne nel rispetto delle norme e dei principi applicabili. Tra i principali fattori di attenuazione del rischio di non conformità figurano, ad esempio, la partecipazione alle attività di un candidato principale (Spitzenkandidat) e la visibilità del partito politico europeo in quanto entità distinta.

Sebbene possano aver luogo scambi di informazioni con le autorità nazionali in merito alle attività di campagna elettorale svolte nel contesto delle elezioni europee, le valutazioni effettuate dalle autorità nazionali in relazione ai partiti o ai candidati nazionali, in base alle quali, ad esempio, il cofinanziamento di attività congiunte da parte dei partiti politici europei potrebbe essere considerato come un'entrata dei partiti o candidati in questione conformemente alla legislazione nazionale sul finanziamento ai partiti politici, non pregiudicano la valutazione effettuata dall'Autorità a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento. Se del caso, l'Autorità contatta gli Stati membri al fine di agevolare l'applicazione armoniosa del regolamento e del diritto nazionale, che costituiscono i due livelli complementari del quadro normativo.

Candidati principali (Spitzenkandidaten) dei partiti politici europei come fattori di attenuazione del rischio

  • La designazione di un candidato principale (Spitzenkandidat) alle elezioni europee da parte di un partito politico europeo, come pure la partecipazione del candidato alle attività di tale partito, sono strumenti essenziali per imprimere un carattere europeo alla campagna del partito politico europeo interessato. I candidati principali attenuano quindi i rischi di non conformità per la campagna del partito politico europeo nel complesso, come pure per le singole attività svolte in loro presenza, a condizione che siano presentati come candidati principali europei e che promuovano un progetto politico riguardante l'intera Unione europea.

  • Più nello specifico, i candidati principali designati e presentati come tali da un partito politico europeo per la sua campagna alle elezioni europee riducono i rischi di non conformità alla luce dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Data la natura transnazionale delle campagne dei partiti politici europei per le elezioni europee, tale effetto di riduzione del rischio di non conformità si applica anche nello Stato membro in cui gli "Spitzenkandidaten" si trovano simultaneamente su una lista nazionale o regionale per l'elezione al Parlamento europeo, a condizione che siano presentati come candidati principali europei e che promuovano un progetto politico riguardante l'intera Unione europea.

  • Alla luce dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, possono essere candidati principali solo quelli designati da un partito politico europeo. Gli effetti di attenuazione del rischio di cui sopra si applicano solo a partire da tale designazione e solo con riferimento al partito politico europeo interessato.

Conduzione di campagne collaborative dei partiti politici europei

Dalla prospettiva del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la conduzione di campagne europee collaborative cui partecipano diversi partiti politici europei non è di per sé vietata, ma occorre tenere separati i finanziamenti, come pure le identità e i processi decisionali dei vari partiti politici europei coinvolti. Più concretamente, alle campagne collaborative dei partiti politici europei si applicano i seguenti limiti:

l'eventuale finanziamento delle attività in tale contesto è analizzato alla luce dell'articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento.

L'Autorità procederà quindi a valutare, come per le attività congiunte con i partiti a livello nazionale, se siano stati forniti finanziamenti, diretti o indiretti, da un partito politico europeo a un altro. Il finanziamento indiretto è valutato sulla base dei seguenti criteri, illustrati più diffusamente sopra:
  • la visibilità costante dei partiti politici europei coinvolti;
  • il livello di titolarità dell'attività da parte di ciascuno dei partiti politici europei coinvolti;
  • la quota di cofinanziamento sostenuta, che dovrebbe mostrare una correlazione realistica con il coinvolgimento complessivo di ciascuno dei partiti politici europei interessati.
Le campagne elettorali europee ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, come forma di partecipazione alle elezioni europee a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, sono condotte dai partiti politici europei e non da piattaforme di cooperazione che li occultano o vi si sovrappongono. Ciò significa anche che l'organo direttivo di un partito politico europeo non può impegnarsi a essere diretto, in nome della strategia della campagna o dell'attuazione delle attività della campagna, dall'organo direttivo di un altro partito politico europeo o da strutture decisionali esterne a qualsiasi partito politico europeo. Le procedure decisionali statutarie devono rimanere separate e non può esservi alcuna delega generale del processo decisionale (relativo alla campagna) da un partito all'altro o a una piattaforma esterna.

Di conseguenza, gli orientamenti dell'Autorità relativi al piano d'azione europeo sulla campagna ("E-CAP") (vedi sopra) e la verifica della partecipazione alle elezioni europee continuano ad applicarsi separatamente e devono dimostrare una sufficiente autonomia decisionale per ciascuno dei partiti politici europei coinvolti nella conduzione di campagne collaborative.

Queste informazioni non pregiudicano la valutazione effettuata dall'ordinatore del Parlamento europeo nell'ambito delle sue competenze.

Campagne europee — misure visive e tematiche di attenuazione del rischio

  • Fermi restando i vincoli di cui sopra e fatta salva la valutazione dell'E-CAP effettivo, l'Autorità sottolinea i seguenti fattori di attenuazione dei rischi in relazione ai loghi:

    • i loghi dei partiti politici europei dovrebbero essere ben visibili;

    • gli argomenti proposti dovrebbero avere rilevanza transfrontaliera e rimanere costanti nelle attività di campagna elettorale in più Stati membri.
  • Il "candidato principale" ("Spitzenkandidat") di cui sopra può essere considerato un fattore di attenuazione del rischio solo se è un candidato nominato come tale dal partito politico europeo stesso, non semplicemente da un partito membro, e se conduce campagne per il partito politico europeo nei vari Stati membri.

  • Per quanto riguarda la presentazione di un candidato nazionale accanto ai loghi dei partiti politici europei e dei partiti nazionali, esistono rischi elevati di non conformità se lo spazio occupato complessivamente dal logo nazionale e dal candidato nazionale sul materiale di presentazione è notevolmente maggiore rispetto allo spazio occupato dal partito politico europeo e dal suo logo sullo stesso materiale (facendo apparire i partiti e i candidati nazionali come gli elementi salienti della campagna elettorale e mettendo in dubbio il rispetto del criterio di titolarità della campagna).

Influencer come strumento di campagna elettorale

Il ricorso a "influencer" non è di per sé uno strumento di campagna elettorale vietato a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (il "regolamento"). L'Autorità desidera tuttavia richiamare l'attenzione sul principio generale secondo cui l'esternalizzazione delle attività dei partiti politici europei non deve aggirare le norme applicabili ai partiti politici europei stessi. Più in particolare, la condotta degli "influencer" o di altri prestatori di servizi che agiscono nel quadro dei loro rapporti contrattuali con un partito politico europeo è attribuibile al partito stesso.

Ciò significa nello specifico che il partito politico europeo dovrebbe richiamare l'attenzione degli influencer sui seguenti punti:
  • l'obbligo di rispettare, nel corso dell'intera campagna, i valori dell'Unione e le norme applicabili, comprese quelle nazionali (cfr. lettera E-CAP del 25 maggio 2023, come indicato sopra). Ciò significa in particolare che occorre rispettare la legislazione nazionale in materia di media e, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento sulla pubblicità politica, le norme nazionali in materia di pubblicità politica;

  • l'obbligo di astenersi dal violare le norme in materia di protezione dei dati personali durante l'intera campagna elettorale, anche alla luce dell'articolo 10 bis del regolamento. Ciò significa, in special modo, che occorre astenersi dall'utilizzare o fare riferimento a deep fake o altre forme di sottrazione di dati personali;

  • se del caso, si applicano i divieti di finanziamento a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento e i principi di riduzione del rischio per le attività congiunte (cfr. lettera E-CAP e orientamenti generali, come indicato sopra). Ciò significa, in particolare, che i contraenti possono essere finanziati da un partito politico europeo per attività di "influencer" solo se e nella misura in cui ciò non equivale a finanziare indirettamente un altro partito, specie un partito nazionale.

  • Si applicano altresì i divieti e gli obblighi in materia di donazioni di cui all'articolo 20 del regolamento, in particolare nei casi in cui i servizi sono forniti gratuitamente o, a seconda delle circostanze, al di sotto del prezzo di mercato (cfr. gli orientamenti sulle tariffe scontate all'indirizzo https://www.appf.europa.eu/appf/it/guidance/donations-and-contributions).

Interazione tra il diritto dell'UE e il diritto nazionale

Per quanto riguarda il diritto applicabile al finanziamento delle attività di campagna elettorale dell'UE dei partiti politici europei a livello nazionale, tali partiti sono disciplinati dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e, nella misura in cui una materia non sia disciplinata dal regolamento o lo sia solo parzialmente, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui si trova la loro sede o, per quanto riguarda le attività, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'attività (articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014).

Per quanto riguarda le norme del regolamento che sono controllate dall'Autorità relativamente ai partiti politici europei:

  • i partiti politici europei registrati dall'Autorità non possono essere considerati entità "estere" in uno Stato membro in quando possiedono una personalità giuridica europea conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;
  • Conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, fatte salve le norme elettorali nazionali, i partiti politici europei hanno il diritto di utilizzare i loro fondi per finanziare campagne da loro condotte nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo (cfr. anche gli orientamenti sul piano d'azione per le campagne europee di cui sopra). Tale aspetto è indipendente dal fatto che contino partiti membri in uno degli Stati membri coperti dalle attività di campagna elettorale o che i loro partiti membri presentino candidati alle elezioni europee;
  • A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in combinato disposto con gli articoli da 20 a 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l'Autorità controlla le spese di finanziamento della campagna elettorale dei partiti politici europei. Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, che disciplina la materia, prevale sul diritto nazionale al riguardo.

Le autorità nazionali restano responsabili dei controlli della conformità al diritto nazionale dei partiti politici a livello nazionale, compresi i partiti che sono anche partiti membri di un partito politico europeo. Conseguentemente lo scambio di informazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 si rivela essere molto utile per quanto riguarda "le attività congiunte" (cfr. gli orientamenti dell'Autorità qui) per le quali i partiti politici europei e i partiti politici a livello di Stato membro cooperano sul campo.