Quadro giuridico
REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1141/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1141/2014 istituisce l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee. L'Autorità è dotata di personalità giuridica. Essa è indipendente ed esercita le sue funzioni nell'assoluto rispetto del regolamento n. 1141/2014.
L'Autorità decide in merito alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché in merito alla loro cancellazione dal registro, secondo le procedure e conformemente alle condizioni stabilite nel regolamento n. 1141/2014. L'Autorità verifica altresì a intervalli regolari che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione e le disposizioni in materia di governance stabilite nel regolamento n. 1141/2014.
L'Autorità gestisce un registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.
L'Autorità verifica inoltre il rispetto, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, di una serie di obblighi stabiliti dal regolamento n. 1141/2014, tra cui gli obblighi relativi alle donazioni, ai contributi e all'utilizzo dei finanziamenti provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte.
I fondi destinati ai partiti politici europei non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e, in particolare, di partiti o di candidati nazionali.
I fondi destinati alle fondazioni politiche europee non possono essere utilizzati per finalità diverse da quella di finanziare i loro compiti e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto. In particolare, tali fondi non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni, partiti politici o candidati o altre fondazioni.
I fondi destinati ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee non possono essere utilizzati per finanziare campagne referendarie.
Nelle sue decisioni l'Autorità tiene pienamente conto del diritto fondamentale alla libertà di associazione e dell'esigenza di garantire il pluralismo dei partiti politici in Europa.
L'Autorità è rappresentata dal suo direttore, che adotta tutte le decisioni dell'Autorità a nome della medesima.
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Documenti
- REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1141/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (PDF - 887 KB)
- Multilingue
- REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/673 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (PDF - 391 KB)
- Multilingue
- REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2019/493 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (PDF - 380 KB)
- Multilingue
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2401 DELLA COMMISSIONE (PDF - 324 KB)
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- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2246 DELLA COMMISSIONE (PDF - 334 KB)
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Relazioni con il pubblico e gli esperti
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Cooperazione interistituzionale
Appalti pubblici
Protezione dei dati personali
L'Autorità raccoglie e tratta le informazioni personali solo nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti di organismo dell'Unione (come stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee).
Tutti i dati personali sono trattati conformemente alle disposizioni e ai requisiti del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati.
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