Divieto di finanziamento diretto e indiretto
Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione pratica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (il "regolamento") negli ultimi anni, l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ("l'Autorità") si adopera per fornire l'accesso a una serie non esaustiva di elementi di orientamento per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee. Gli orientamenti forniti dall'Autorità non incidono sul carattere direttamente vincolante del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Inoltre, tali orientamenti continueranno ad essere soggetti ad adeguamenti in funzione degli sviluppi dell'esperienza e/o delle modifiche del quadro legislativo.
Attività delle entità associate a un partito politico europeo
- L'Autorità ricorda che l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 si applica anche alle attività svolte dalle entità associate a livello europeo che ricevono un sostegno finanziario da un partito politico europeo.
- L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 non vieta le attività congiunte delle entità associate di un partito politico europeo con i partiti membri o con le entità associate di questi ultimi.
- Tuttavia la disposizione prevede che un partito politico europeo garantisca che, in caso di attività congiunte delle sue entità associate con un partito membro o con le entità associate di quest'ultimo, il tasso di cofinanziamento rispecchi un numero di fattori connessi al contesto e al contenuto dell'evento in questione (cfr. sopra). Più specificatamente, devono essere presi in considerazione i seguenti fattori:
- la visibilità del partito politico europeo o della sua entità associata europea;
- il livello di titolarità dell'evento da parte dell'entità associata del partito politico europeo; e
- il tasso di cofinanziamento dell'entità associata del partito politico europeo deve essere proporzionale alla sua visibilità e al suo livello di titolarità rispetto alla visibilità e al livello di titolarità del partito membro o dell'entità associata di quest'ultimo.
Attività congiunte
- Le attività congiunte dei partiti politici europei o delle fondazioni politiche europee con partner a livello nazionale non sono di per sé vietate dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Nello specifico, la comunicazione con il pubblico iniziata da un partner nazionale ai fini delle attività di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea può essere un mezzo efficace per richiamare l'attenzione su questioni politiche e strategiche europee. Ciò premesso, devono essere sempre osservati i divieti di finanziamento di cui all'articolo 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
- Nel caso di un'attività organizzata congiuntamente da un partito politico europeo con un altro partito politico, soprattutto un partito nazionale, un contributo finanziario eccessivo da parte del partito politico europeo per l'attività in questione potrebbe costituire un "finanziamento indiretto", il quale è vietato dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
- Nel caso di un'attività organizzata congiuntamente da una fondazione politica europea con un partito politico o un'altra fondazione, un contributo finanziario eccessivo da parte della fondazione politica europea per tale attività potrebbe costituire un "finanziamento indiretto", che è vietato dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. .
- Per valutare l'esistenza di un eventuale finanziamento indiretto di un partito o di una fondazione a livello nazionale ai sensi della predetta disposizione, occorre tenere conto di una serie di fattori, quali in particolare:
- una visibilità costante del partito politico europeo/della fondazione politica europea;
- il livello di titolarità dell'attività da parte del partito politico europeo o della fondazione politica europea rispetto a quello del partito o della fondazione a livello nazionale. Nel valutare quest'ultimo aspetto, sono pertinenti il contesto generale in cui si colloca l'attività, la portata della medesima, il suo contenuto e i suoi obiettivi, il gruppo o i gruppi destinatari, la motivazione e il potenziale contributo dell'attività al successo del partito nazionale alle elezioni nazionali (si veda anche la sentenza MENL/Parlamento, T-829/16, punti 83 e segg.);
- la quota di cofinanziamento sostenuta dal partito politico europeo/dalla fondazione politica europea, che dovrebbe mostrare una correlazione realistica con il coinvolgimento complessivo del partito politico europeo/della fondazione politica europea, rispetto al coinvolgimento del partito nazionale all'attività specifica (si veda anche la sentenza MENL/Parlamento, T-829/16, punto 89).
Candidato
- Per quanto riguarda i candidati, l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 prevede una valutazione caso per caso per stabilire se un "candidato" abbia ottenuto un "finanziamento diretto o indiretto" dal partito politico europeo.
- Tra i pertinenti criteri per stabilire se una persona è considerata un "candidato" figura:
- il fatto che sussistano o meno validi motivi per ritenere che la persona, al momento di un'attività di un partito politico europeo cui la persona partecipa, sia candidata ad elezioni, in particolare alla luce di dichiarazioni pubbliche e del processo di nomina dei candidati nel partito e/o nello Stato membro in questione; e
- l'intervallo di tempo tra un'attività alla quale la persona in questione partecipa e le elezioni.
- Le persone precedentemente candidate a una carica elettiva (a prescindere dal fatto che siano state effettivamente elette) non si considerano più "candidati" ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 ai fini di un'attività post-elettorale, a meno che entro tale data non si siano candidate alla rielezione o a una carica elettiva diversa, alla luce dei criteri illustrati in precedenza.
- Si ricorda che l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento può applicarsi per altri motivi, anche in assenza di un "candidato" al momento dell'attività, ad esempio perché, nell'ambito di un'attività retribuita da un partito politico europeo, un rappresentante (già) eletto di un partito membro conferisce visibilità e contenuto a tale partito membro a spese del partito politico europeo (si vedano al riguardo gli orientamenti generali indicati in precedenza sulle attività comuni).
Aspetti generali
- Il finanziamento indiretto sussiste nei casi in cui un partito politico o un candidato nazionale tragga un vantaggio finanziario, tra l'altro evitando spese che avrebbe dovuto sostenere, anche in assenza di un trasferimento diretto di fondi (MENL/Parlamento, T-829/16; ADDE/Parlamento, T-48/17).
- Al fine di valutare l'esistenza di finanziamenti indiretti, l'Autorità si basa su una serie di elementi, tra cui gli elementi relativi al contenuto della misura finanziata, nonché su elementi geografici e temporali (cfr. MENL/Parlamento, T-829/16; ADDE/Parlamento, T-48/17).
- Per dimostrare l'esistenza di un finanziamento indiretto, è sufficiente basarsi su un "complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti" (ACRE/Parlamento, T-107/19).